La libera circolazione di alimenti sicuri e sani nell’Unione europea (UE) è di grande
beneficio per la salute pubblica e il benessere e costituisce una caratteristica essenziale
del mercato unico. Oltre a garantire un elevato livello di tutela della salute, la normativa
dell’UE garantisce che i consumatori dispongano di informazioni adeguate per compiere scelte
consapevoli per quanto riguarda i prodotti alimentari che acquistano e mangiano.
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
Garantisce ai consumatori il loro diritto ad un’informazione adeguata, stabilendo
principi generali, requisiti e responsabilità in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari che consumano. Offre una flessibilità sufficiente per rispondere ai futuri
sviluppi nel settore alimentare. Fonde la normativa precedente, la direttiva 2000/13/CE
concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e la direttiva 90/496/CEE relativa
all’etichettatura nutrizionale.
PUNTI CHIAVE
La normativa si applica alle imprese in tutte le fasi della catena alimentare e a tutti
gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività
e quelli destinati alla fornitura delle collettività.
La responsabilità di fornire le informazioni necessarie, e di garantire che siano
corrette, la responsabilità spetta al produttore con il cui nome sono commercializzati
gli alimenti. Se questi ha sede al di fuori dell’UE, spetta all’importatore.
Talune informazioni sono obbligatorie, fra cui la denominazione dell’alimento, l’elenco
degli ingredienti, la quantità netta, la data di scadenza, le istruzioni per l’uso, se
necessario, il nome e l’indirizzo dell’operatore e una dichiarazione nutrizionale.
Le informazioni obbligatorie devono essere rese disponibili senza costi aggiuntivi,
prima di effettuare l’acquisto, ai consumatori che utilizzano la vendita a distanza per
comprare gli alimenti.
Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere fornito per le bevande che
contengono più di 1,2 % di alcol in volume.
Ulteriori informazioni obbligatorie devono essere fornite per alcuni tipi di prodotti
alimentari, come quelli contenenti edulcoranti, sale di ammonio o con elevato tenore di
caffeina.
La quantità netta di alimenti e di liquidi è espressa in litri, centilitri, millilitri,
chilogrammi o grammi.
Alcuni alimenti sono esenti dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria, come piante
aromatiche, spezie, aromi e tisane.
Altri, in particolare frutta e verdura fresca, acqua gassata, aceto, e prodotti
lattiero-caseari come formaggio, burro, panna e latte fermentato, non hanno bisogno di
fornire un elenco degli ingredienti.
Le informazioni sui prodotti alimentari non devono indurre in errore il pubblico, in
particolare suggerendo di possedere caratteristiche particolari o effetti che non hanno.
Devono essere precise, chiare e di facile comprensione per il consumatore.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
A decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’introduzione di una dichiarazione
nutrizionale (a decorrere dal 13 dicembre 2016) e di requisiti specifici relativi alla
designazione di «carni macinate», che sono applicati dal 1 o gennaio 2014.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che
modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE
della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del
22.11.2011, pagg. 18-63)